Assemblea Curiata
Nel sistema romano di democrazia diretta, i tipi primari di riunioni erano usati per votare su questioni legislative, elettorali e giudiziarie. Il primo era l’Assemblea (comitia, letteralmente “andare insieme”o” luogo di incontro”). L’Assemblea Curiata era un comitia. Le Assemblee rappresentavano tutti i cittadini, anche se escludevano la plebe come faceva l’Assemblea Curiata, e venivano utilizzate per scopi ufficiali, come per l’emanazione di statuti. Atti di un’Assemblea si applicavano a tutti i cittadini romani. Il secondo tipo di riunione era il Consiglio (concilium), che era un forum in cui si riuniva una specifica classe di cittadini. Al contrario, la Convenzione (conventio, letteralmente “venire insieme”) era un forum non ufficiale per la comunicazione. I congressi erano semplicemente forum in cui i romani si riunivano per specifici scopi non ufficiali, come, ad esempio, per ascoltare un discorso politico. I privati cittadini che non ricoprivano cariche politiche potevano parlare solo davanti a una Convenzione e non davanti a un’Assemblea o a un Consiglio. Le convenzioni erano semplicemente riunioni e non potevano essere prese decisioni legali o legislative in esse. Gli elettori si riunivano sempre prima nelle convenzioni per ascoltare i dibattiti e condurre altre attività prima di votare, e poi nelle Assemblee o nei consigli per votare.
Un avviso doveva sempre essere dato diversi giorni prima che l’Assemblea votasse. Per le elezioni, dovevano passare almeno tre giorni di mercato (spesso più di diciassette giorni effettivi) tra l’annuncio delle elezioni e l’elezione effettiva. Durante questo periodo di tempo (il trinundinum), i candidati interagivano con l’elettorato e nessuna legislazione poteva essere proposta o votata. Nel 98 a. C.fu approvato uno statuto (la lex Caecilia Didia) che richiedeva un intervallo di tre giorni di mercato simile per passare tra la proposta di uno statuto e il voto su quello statuto. Durante i processi penali, il magistrato che presiede l’assemblea doveva dare un avviso (diem dicere) all’imputato il primo giorno dell’indagine (anquisito). Alla fine di ogni giornata, il magistrato doveva dare un altro avviso all’imputato (diem prodicere), che lo informava dello stato delle indagini. Una volta completata l’indagine, doveva trascorrere un intervallo di tre giorni di mercato prima che potesse essere presa una votazione finale in merito alla condanna o all’assoluzione.
Solo un’assemblea poteva operare in un dato momento, e qualsiasi sessione già in corso poteva essere sciolta se un magistrato “richiamava” (avocare) gli elettori. Oltre al magistrato che presiede, erano spesso presenti diversi magistrati aggiuntivi per fungere da assistenti. Erano disponibili per aiutare a risolvere le controversie procedurali e per fornire un meccanismo attraverso il quale gli elettori potevano impugnare le decisioni del magistrato che presiedeva. C’erano anche funzionari religiosi (noti come Augurs) presenti o di guardia, che sarebbero stati disponibili per aiutare a interpretare qualsiasi segno degli dei (presagi), dal momento che i Romani credevano che gli dei lasciassero conoscere la loro approvazione o disapprovazione con le azioni proposte. Inoltre, una ricerca preliminare di presagi (auspici) è stata condotta dal magistrato che presiede la notte prima di ogni incontro. In diverse occasioni conosciute, i magistrati che presiedevano usavano la pretesa di presagi sfavorevoli come scusa per sospendere una sessione che non stava andando come volevano.
Il giorno del voto, gli elettori si riunirono per la prima volta nelle loro convenzioni per il dibattito e la campagna elettorale. Nelle Convenzioni, gli elettori non erano ordinati nelle loro Curiae. I discorsi di privati cittadini sono stati ascoltati solo se la questione da votare era una questione legislativa o giudiziaria, e anche allora, solo se il cittadino ha ricevuto il permesso dal magistrato che presiede. Se lo scopo del voto finale era per un’elezione, non sono stati ascoltati discorsi di privati cittadini, e invece i candidati alla carica hanno usato la Convenzione per fare campagna. Durante la Convenzione, il disegno di legge da votare è stato letto all’assemblea da un ufficiale noto come “Araldo”. Quindi l’ordine del voto doveva essere determinato. Un’urna è stato portato in, e lotti sono stati espressi per determinare la sequenza con cui le Curiae dovevano votare.
Agli elettori fu poi detto di rompere la Convenzione (“partite dai vostri gruppi separati”, o discedite, quiriti). Gli elettori si sono riuniti dietro un’area recintata e hanno votato mettendo un ciottolo o una scheda scritta in un barattolo appropriato. I cestini (ciste) che detenevano i voti erano sorvegliati da specifici ufficiali (i custodi), che poi contavano le schede e riferivano i risultati al magistrato che presiedeva. La maggioranza dei voti in ogni Curia ha deciso come ha votato quella Curia. Se il processo non è stato completato al calar della notte, gli elettori sono stati licenziati senza aver raggiunto una decisione, e il processo ha dovuto ricominciare il giorno successivo.